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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 9
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
1. Nella DIA l’imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’avvio delle attività agrituristiche.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 le parole: “
della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla provincia.
” sono sostituite dalle seguenti: “
della comunicazione di variazione di cui all’articolo 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.