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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 3
1. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “
Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 30/2003 dopo la parola “
agrituristico
” sono aggiunte le seguenti: “
e i termini attributivi derivati
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 30/2003 le parole: “
L’azienda agricola autorizzata ai sensi dell’articolo 8 a svolgere attività agrituristiche
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’azienda agricola che esercita attività agrituristiche
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
2 bis. All’interno dell’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall’articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.