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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 30/2003 le parole “
di ogni anno
” sono sostituite dalle seguenti: “
di ogni biennio
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 30/2003 le parole “
revoche dell’autorizzazione
” sono sostituite dalla seguente: “
cessazioni
”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 30 dopo le parole “
aggiornato alle
” sono aggiunte le seguenti: “
attività iniziate o modificate
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.