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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 26
- Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 26 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Disposizioni per l’agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni
1. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell’applicazione della principalità dell’attività agricola:
a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;
b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;
c) per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni individuate nel regolamento di attuazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.