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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 24
- Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Sanzioni amministrative
1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo. L’attività agrituristica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza.
2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.
5. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;
b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;
c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.
6. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
b) non ottemperi alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) la comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni;
d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non
sia esposta, oppure sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia;
6 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un’altra della stessa indole.
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 6 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.