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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 23
- Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 23 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Vigilanza e controllo
1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4.
2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.
4. Le province effettuano esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio provinciale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.
5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con
le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), nonché con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate.
6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4.
7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.