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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 21
- Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 21 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attivitàdidattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo
1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d’attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.
3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.