Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 20
- Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2003
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“
2. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi per l’attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.
”.