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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 19
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.