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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) dopo la parola “
forestale
” sono inserite le seguenti: “
attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole;
”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 dopo la parola: “
prodotti
” sono inserite le parole: “
agricoli regionali
”.
3. Al termine della lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: “
nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati.
4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 è inserita la seguente:
f bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta;
”.
5. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 è inserita la seguente:
f ter) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali;
6. Dopo la lettera f ter) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 è inserita la seguente:
f quater) favorire la promozione delle attività agrituristiche.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.