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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009




PREAMBOLO




Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n), r) e z) dello Statuto;


Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 14 dicembre 2009;


Considerato quanto segue:


1. Per quanto concerne il titolo I “Disposizioni in materia tributaria”, si procede alla modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), introducendo una specifica disposizione diretta a potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, tramite la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale dei tributi regionali. Inoltre, al fine di assicurare un tempestivo introito al bilancio regionale, si dispone che le somme relative all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovute dai contribuenti a seguito di attività di controllo fiscale svolte dagli uffici delle entrate, siano riversate direttamente alla Regione, in analogia con quanto già disposto per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Infine, per agevolare la prosecuzione del percorso di studi da parte degli studenti universitari residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, iscritti ai corsi di studio degli istituti indicati all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), si prevede l’esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2009 – 2010;


2. Per quanto concerne il titolo II “Disposizioni per l’erogazione degli incentivi per l’attività di pianificazione pregressa e per project financing in corso”, tenuto conto che il regolamento di cui all’articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è attualmente in corso di approvazione e che in assenza di una previgente disciplina regionale, le disposizioni regolamentari concernenti le attività di pianificazione e di project financing saranno applicabili solo per le attività avviate a seguito dell’entrata in vigore di tale regolamento, si rende necessario autorizzare con atto legislativo la corresponsione degli incentivi per le attività di pianificazione e di progettazione nell’ambito di un project financing già concluse o in corso, in quanto sussiste comunque una previgente disciplina nazionale (Sito esternolegge 11 febbraio 1994, n. 109 “La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici” Sito esternoe decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;


3. Per quanto concerne il titolo III “Disposizioni in materia di programmazione regionale”, ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), nell’allegato A alla presente legge è riportata la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti;


4. Per quanto concerne il titolo IV “Disposizioni finanziarie diverse” sono previste disposizioni normative finalizzate:


a) ad assicurare continuità alle celebrazioni del Giorno della Memoria, istituito con Sito esternolegge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), al fine di sostenere cerimonie, iniziative e eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo ebraico e le deportazioni militari e politiche;


b) a garantire continuità anche per l’anno 2010 al sostegno per le fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo ed agli enti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);


c) a specificare che il contributo di cui all’articolo 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è dovuto anche a copertura del costo sostenuto per la conservazione dei progetti oltre che per le spese di istruttoria e ad introdurre un nuovo caso di esenzione dal pagamento del contributo con riferimento agli interventi edilizi relativi ai beni del patrimonio regionale;


d) ad adeguare la tabella allegato A, di cui all’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005 , sulla base delle nuove norme tecniche sulle costruzioni, prevedendo una più articolata tipologia di interventi edilizi da assoggettare alle verifiche sulla sicurezza sismica;


e) a rideterminare il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile), in quanto l’avvio della piena operatività della legge regionale ha coinciso con l’attuale congiuntura economica incidendo negativamente sulla nascita di nuove imprese;


f) a prevedere, a fronte dell’ulteriore riduzione per l’anno 2010 del contributo ordinario statale per le comunità montane, un contributo regionale destinato alle comunità montane ed alle unioni di comuni costituite a seguito di trasformazione di comunità montane; (8)

Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12, art. 1.



g) a definire compiutamente la composizione del patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie nonché a disciplinare le modalità con le quali si realizzano interventi edilizi sui beni a destinazione sanitaria di proprietà delle università, concessi in uso gratuito alle aziende. Inoltre, al fine di favorire l’incremento del patrimonio aziendale a fronte di consistenti investimenti, si prevede per le aziende la facoltà di acquisto dei beni di proprietà delle università interessati dagli interventi.


h) a prevedere in via transitoria la proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo al fine di salvaguardare gli investimenti economici realizzati dagli attuali concessionari, in attesa dell’adeguamento della normativa nazionale ai principi fissati dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e di una disciplina regionale organica delle funzioni amministrative nella materia.


i) definire le modalità del concorso finanziario della Regione alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo Parco della Musica e della Cultura”, in corso di costruzione nel comune di Firenze da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Unità tecnica di missione, nell’ambito della celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia, nonché il futuro assetto proprietario della stessa.


5. Per quanto concerne il titolo V “Disposizione per la gestione dei fondi regionali”, si rende necessario apportare modifiche testuali a singole disposizioni di legge relative all’istituzione di fondi regionali, allo scopo di allineare la formulazione letterale delle norme stesse alle modalità di gestione finanziaria di tali fondi. Si rende inoltre necessaria la proroga fino al 31 dicembre 2012 del fondo istituito con l’articolo 34 della legge finanziaria per l’anno 2007, in quanto perdura il ritardo dei trasferimenti finanziari dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a favore dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);


Si approva la presente legge

TITOLO I
- Disposizioni in materia tributaria
Art. 1
1. Dopo l’articolo 8 della sezione I – Accertamento della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:
Art. 8 bis - Partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi regionali
1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, ai comuni che partecipano all’accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al cinquanta per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo per tributi regionali.
2. La partecipazione di cui al comma 1, si sostanzia nella trasmissione, alla Regione Toscana o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
3. La partecipazione si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione Toscana.
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva con deliberazione lo schema tipo della convenzione di cui al comma 3.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. Le entrate e le uscite di cui al comma 1, sono iscritte rispettivamente all’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse” e all’UPB di uscita 731 “Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie - Spese correnti” del bilancio regionale di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012.
“.
Art. 2
- Modalità di riversamento dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da controllo fiscale
1. A decorrere dall’anno 2010 le somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’Sito esternoarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’ Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate dall’Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata con la Regione ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), sono riversate direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1, comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.
Art. 3
- Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli studenti residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
1. Per l’anno accademico 2009 – 2010 gli studenti universitari residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, iscritti ai corsi di studio degli istituti indicati all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
2. Gli studenti indicati al comma 1, che hanno già provveduto al pagamento della tassa regionale possono chiederne il rimborso mediante istanza rivolta all’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
TITOLO II
- Disposizioni per l’erogazione degli incentivi per l’attività di pianificazione pregressa e per project financing in corso
Art. 4
- Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione vigenti
1. Per l’erogazione degli incentivi alla pianificazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è autorizzata la spesa massima, comprensiva di oneri accessori, per le fattispecie di seguito indicate:
a) euro 200.000,00 per il personale dipendente della Regione che ha partecipato alle attività di redazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72;
b) euro 760.000,00 per il personale dipendente della Regione che ha partecipato alle attività di redazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale Toscana Nord, Ombrone e Toscana Costa, approvati con deliberazioni del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 11, n. 12 e n. 13 e del bacino del fiume Fiora, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 5 luglio 2006, n. 67.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 960.000,00, si fa fronte per euro 200.000,00 con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti ” e per euro 760.000,00 nella UPB 422 “Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 5
- Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione in corso
1. Per l’erogazione degli incentivi alla pianificazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), della l.r. 38/2007 , è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00, comprensiva di oneri accessori, a favore del personale dipendente della Regione che ha partecipato alla redazione di varianti alla parte pianificatoria del PIT, la cui elaborazione o approvazione sia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 6
- Incentivi per le attività di project financing in corso
1. Per l’erogazione degli incentivi alla progettazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2007 è autorizzata la spesa massima di euro 15.248,00, comprensiva di oneri accessori, a favore del personale dipendente della Regione che ha prestato attività nell’ambito delle procedure di project financing, con riferimento a fasi progettuali concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 15.248,00, si fà fronte con le risorse stanziate nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2010.
Art. 7
- Criteri e modalità per l’erogazione degli incentivi
1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono attribuiti in base ai criteri ed alle modalità definite dal regolamento regionale di attuazione dell’articolo 52 della l.r. 38/2007 .
2. Il dirigente competente per materia, con proprio decreto, determina l’entità delle risorse destinate all’erogazione degli incentivi, individua, tenuto conto degli atti di organizzazione interna, il personale regionale che ha partecipato alle attività di cui al presente titolo ed effettua il riparto delle relative risorse.
TITOLO III
- Disposizioni in materia di programmazione regionale
Art. 8
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l’allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.
TITOLO IV
- Disposizioni finanziarie diverse
Art. 9
- Celebrazione del Giorno della Memoria
1. La Regione Toscana, in coerenza con quanto previsto dalla Sito esternolegge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), promuove e sostiene cerimonie, iniziative ed eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo ebraico e le deportazioni militari e politiche.
2. All'onere di spesa di cui al presente articolo, quantificato in euro 100.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate nella UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012.
Art. 10
- Fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all’articolo 6 della l.r. 45/2000
1. Il fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo), istituito con l’articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007), è prorogato fino al 31 dicembre 2010.
2. All’onere di spesa si provvede con le risorse pari a euro 5.000.000,00 stanziate per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 461 "Riscossione crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 “ Promozione e sviluppo della cultura – Spese di investimento” del bilancio annuale 2010.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
- Sostituzione della tabella allegato A di cui alla l.r. 1/2005 (2)

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65, art. 254.

Abrogato.
Art. 13
- Rideterminazione del fondo di rotazione di cui all’articolo 6 della l.r. 21/2008
1. Per l’anno 2010 la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile), è rideterminata in euro 3.000.000,00, comprensivo delle spese di gestione, a valere sulla UPB 612 “Lavoro – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 14
- Contributi alle comunità montane e alle unioni di comuni(9)

Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12, art. 2.

1. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), per l’erogazione di contributi alle comunità montane.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra le singole comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) 1,4 milioni di euro in proporzione alle risorse trasferite dallo Stato alle comunità montane nell’anno 2009 a titolo di contributo ordinario e contributo consolidato;
b) 600.000,00 euro in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.
3. Qualora la comunità montana destinataria del contributo di cui al comma 1, sia estinta a seguito di trasformazione in unione di comuni ai sensi dell’ articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), il contributo è concesso all’unione di comuni.
4. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla l.r. 40/2001 , per l’erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite per trasformazione delle comunità montane ai sensi dell’ articolo 15 della l.r. 37/2008 . Le risorse sono ripartite in parti uguali tra le medesime unioni di comuni costituite alla data del 30 novembre 2010. Il contributo concesso alla singola unione è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata incentivata ai sensi della l.r. 40/2001 .
5. Nell’ambito delle altre risorse complessivamente destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla l.r. 40/2001 , nell’anno 2010 è riservata la somma di 600.000,00 euro in favore delle unioni di comuni già costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della l.r. 37/2008 . Tali risorse sono ripartite tra le singole unioni di comuni in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.
6. Le risorse non concesse ai sensi del comma 2, lettera b), vanno ad incrementare le risorse di cui al comma 4. Le risorse non concesse ai sensi del comma 4, sono assegnate secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della l.r. 40/2001 .
7. L’importo del contributo concesso a ciascuno degli enti ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 5, non può in ogni caso essere superiore alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010 al medesimo ente. A tal fine la Giunta regionale quantifica con propria deliberazione la misura massima del contributo, prendendo a riferimento le risorse statali assegnate a titolo di contributo ordinario, contributo consolidato e contributo sviluppo investimenti.
8. All’onere di spesa si provvede con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 111 “Azioni di sistema Regione-Enti Locali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 15
1. Dopo l’articolo 115 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
Art.115 bis - Patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Il patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie è costituito:
a) dai beni trasferiti alle aziende ai sensi dell’articolo 113, comma 2;
b) dai beni demaniali, o comunque in uso gratuito e perpetuo alle università, nonché dai beni immobili e mobili di proprietà delle università, già destinati in modo prevalente ad attività assistenziali, concessi a titolo gratuito alle aziende in conformità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n.419).
2. Secondo quanto disposto dall’articolo 8 del d.lgs. 517/1999, le aziende ospedaliero-universitarie assumono a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 1, lettera b).
3. Eventuali interventi di ristrutturazione o di demolizione e conseguente ricostruzione dei beni immobili di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati, in coerenza con il programma aziendale di edilizia sanitaria, sulla base di specifiche intese con le università proprietarie dei beni stessi, volte a definire le modalità di realizzazione degli interventi, i relativi oneri economici ed il regime giuridico dei beni stessi a seguito degli interventi edilizi.
4. Nell’ambito delle intese di cui al comma 3, le aziende ospedaliero-universitarie possono concordare con le università l’acquisto della proprietà dei beni, qualora ciò risulti opportuno e conveniente per la ottimale gestione economico-finanziaria dell’intervento.
5. Nel caso di cui al comma 4, il valore dell’immobile è calcolato al netto del valore degli interventi di manutenzione eventualmente già eseguiti sull’immobile stesso dall’azienda ospedaliero-universitaria con fondi propri, regionali o nazionali.
”.
Art. 16
1. Nelle more dell’adeguamento della legislazione nazionale sul demanio marittimo ai principi fissati con direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nonché dell’adozione di una normativa regionale organica di disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative nella materia, le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate al 31 dicembre 2015.
2. Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria dei concessionari, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
- Nuovo Parco della Musica e della Cultura
1. Il contributo finanziario pari a complessivi euro 40.000.000,00, già stanziato dalla Regione Toscana per concorrere alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo Parco della Musica e della Cultura” in fase di costruzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Unità tecnica di missione, è erogato a favore del Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2009, n. 3783, per la realizzazione di tale intervento nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
2. Il contributo è erogato per quote nei termini previsti dall’accordo di programma da stipulare fra i soggetti pubblici coinvolti, secondo quanto stabilito nell’ambito del PAR FAS 2007 – 2013 - punto 4.1.7, Linea di azione 3, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 529.
3. Con l’accordo di programma di cui al comma 2, sono stabiliti i tempi e le modalità per l’assegnazione in proprietà esclusiva al Comune di Firenze dell’opera realizzata, in ragione della destinazione della stessa a nuovo Teatro Lirico della città di Firenze.
TITOLO V
- Disposizioni relative alla gestione dei fondi regionali
Art. 18
Abrogato.
Art. 19
1. Nella rubrica dell’articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), le parole: “
di rotazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
di anticipazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 39/2004 le parole: “
di rotazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
di anticipazione
”.
Art. 20
1. Nella rubrica dell’articolo 24 della legge regionale 20 dicembre 2004 n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005), le parole: “
di rotazione
” sono abrogate.
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 71/2004 le parole: “
di rotazione
” sono abrogate.
Art. 21
1. Nella rubrica dell’articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007), le parole: “
di rotazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
di anticipazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 64/2006 le parole: “
di rotazione
” sono abrogate.
Art. 22
- Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006
1. Il fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006 è prorogato fino al 31 dicembre 2012.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse pari a euro 1.000.000,00 annui, stanziati in entrata nella UPB 461 “Riscossione crediti” e per quanto riguarda la spesa nella UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 – 2012.
TITOLO VI
- Disposizioni finali
Art. 23
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.