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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009




PREAMBOLO




Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n), r) e z) dello Statuto;


Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 14 dicembre 2009;


Considerato quanto segue:


1. Per quanto concerne il titolo I “Disposizioni in materia tributaria”, si procede alla modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), introducendo una specifica disposizione diretta a potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, tramite la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale dei tributi regionali. Inoltre, al fine di assicurare un tempestivo introito al bilancio regionale, si dispone che le somme relative all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovute dai contribuenti a seguito di attività di controllo fiscale svolte dagli uffici delle entrate, siano riversate direttamente alla Regione, in analogia con quanto già disposto per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Infine, per agevolare la prosecuzione del percorso di studi da parte degli studenti universitari residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, iscritti ai corsi di studio degli istituti indicati all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), si prevede l’esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2009 – 2010;


2. Per quanto concerne il titolo II “Disposizioni per l’erogazione degli incentivi per l’attività di pianificazione pregressa e per project financing in corso”, tenuto conto che il regolamento di cui all’articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è attualmente in corso di approvazione e che in assenza di una previgente disciplina regionale, le disposizioni regolamentari concernenti le attività di pianificazione e di project financing saranno applicabili solo per le attività avviate a seguito dell’entrata in vigore di tale regolamento, si rende necessario autorizzare con atto legislativo la corresponsione degli incentivi per le attività di pianificazione e di progettazione nell’ambito di un project financing già concluse o in corso, in quanto sussiste comunque una previgente disciplina nazionale (Sito esternolegge 11 febbraio 1994, n. 109 “La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici” Sito esternoe decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;


3. Per quanto concerne il titolo III “Disposizioni in materia di programmazione regionale”, ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), nell’allegato A alla presente legge è riportata la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti;


4. Per quanto concerne il titolo IV “Disposizioni finanziarie diverse” sono previste disposizioni normative finalizzate:


a) ad assicurare continuità alle celebrazioni del Giorno della Memoria, istituito con Sito esternolegge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), al fine di sostenere cerimonie, iniziative e eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo ebraico e le deportazioni militari e politiche;


b) a garantire continuità anche per l’anno 2010 al sostegno per le fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo ed agli enti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);


c) a specificare che il contributo di cui all’articolo 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è dovuto anche a copertura del costo sostenuto per la conservazione dei progetti oltre che per le spese di istruttoria e ad introdurre un nuovo caso di esenzione dal pagamento del contributo con riferimento agli interventi edilizi relativi ai beni del patrimonio regionale;


d) ad adeguare la tabella allegato A, di cui all’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005 , sulla base delle nuove norme tecniche sulle costruzioni, prevedendo una più articolata tipologia di interventi edilizi da assoggettare alle verifiche sulla sicurezza sismica;


e) a rideterminare il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile), in quanto l’avvio della piena operatività della legge regionale ha coinciso con l’attuale congiuntura economica incidendo negativamente sulla nascita di nuove imprese;


f) a prevedere, a fronte dell’ulteriore riduzione per l’anno 2010 del contributo ordinario statale per le comunità montane, un contributo regionale destinato alle comunità montane ed alle unioni di comuni costituite a seguito di trasformazione di comunità montane; (8)

Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12, art. 1.



g) a definire compiutamente la composizione del patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie nonché a disciplinare le modalità con le quali si realizzano interventi edilizi sui beni a destinazione sanitaria di proprietà delle università, concessi in uso gratuito alle aziende. Inoltre, al fine di favorire l’incremento del patrimonio aziendale a fronte di consistenti investimenti, si prevede per le aziende la facoltà di acquisto dei beni di proprietà delle università interessati dagli interventi.


h) a prevedere in via transitoria la proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo al fine di salvaguardare gli investimenti economici realizzati dagli attuali concessionari, in attesa dell’adeguamento della normativa nazionale ai principi fissati dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e di una disciplina regionale organica delle funzioni amministrative nella materia.


i) definire le modalità del concorso finanziario della Regione alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo Parco della Musica e della Cultura”, in corso di costruzione nel comune di Firenze da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Unità tecnica di missione, nell’ambito della celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia, nonché il futuro assetto proprietario della stessa.


5. Per quanto concerne il titolo V “Disposizione per la gestione dei fondi regionali”, si rende necessario apportare modifiche testuali a singole disposizioni di legge relative all’istituzione di fondi regionali, allo scopo di allineare la formulazione letterale delle norme stesse alle modalità di gestione finanziaria di tali fondi. Si rende inoltre necessaria la proroga fino al 31 dicembre 2012 del fondo istituito con l’articolo 34 della legge finanziaria per l’anno 2007, in quanto perdura il ritardo dei trasferimenti finanziari dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a favore dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);


Si approva la presente legge


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.