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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

TITOLO V
- Disposizioni relative alla gestione dei fondi regionali
Art. 18
Abrogato.
Art. 19
1. Nella rubrica dell’articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), le parole: “
di rotazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
di anticipazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 39/2004 le parole: “
di rotazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
di anticipazione
”.
Art. 20
1. Nella rubrica dell’articolo 24 della legge regionale 20 dicembre 2004 n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005), le parole: “
di rotazione
” sono abrogate.
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 71/2004 le parole: “
di rotazione
” sono abrogate.
Art. 21
1. Nella rubrica dell’articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007), le parole: “
di rotazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
di anticipazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 64/2006 le parole: “
di rotazione
” sono abrogate.
Art. 22
- Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006
1. Il fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006 è prorogato fino al 31 dicembre 2012.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse pari a euro 1.000.000,00 annui, stanziati in entrata nella UPB 461 “Riscossione crediti” e per quanto riguarda la spesa nella UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 – 2012.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.