Menù di navigazione

Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 7
- Criteri e modalità per l’erogazione degli incentivi
1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono attribuiti in base ai criteri ed alle modalità definite dal regolamento regionale di attuazione dell’articolo 52 della l.r. 38/2007 .
2. Il dirigente competente per materia, con proprio decreto, determina l’entità delle risorse destinate all’erogazione degli incentivi, individua, tenuto conto degli atti di organizzazione interna, il personale regionale che ha partecipato alle attività di cui al presente titolo ed effettua il riparto delle relative risorse.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.