Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77
Legge finanziaria per l’anno 2010.
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 6
- Incentivi per le attività di project financing in corso
1. Per l’erogazione degli incentivi alla progettazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2007 è autorizzata la spesa massima di euro 15.248,00, comprensiva di oneri accessori, a favore del personale dipendente della Regione che ha prestato attività nell’ambito delle procedure di project financing, con riferimento a fasi progettuali concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 15.248,00, si fà fronte con le risorse stanziate nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2010.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.