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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 3
- Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli studenti residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
1. Per l’anno accademico 2009 – 2010 gli studenti universitari residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, iscritti ai corsi di studio degli istituti indicati all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
2. Gli studenti indicati al comma 1, che hanno già provveduto al pagamento della tassa regionale possono chiederne il rimborso mediante istanza rivolta all’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.