Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77
Legge finanziaria per l’anno 2010.
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 19
- Modifiche all’articolo 15 della l.r. 39/2004 (5)
1. Nella rubrica dell’articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), le parole: “
di rotazione
” sono sostituite dalle seguenti: “di anticipazione
”.2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 39/2004 le parole: “
di rotazione
” sono sostituite dalle seguenti: “di anticipazione
”. Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.