Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77
Legge finanziaria per l’anno 2010.
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 16
- Proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo(10)
1. Nelle more dell’adeguamento della legislazione nazionale sul demanio marittimo ai principi fissati con direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nonché dell’adozione di una normativa regionale organica di disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative nella materia, le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate al 31 dicembre 2015.
2. Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria dei concessionari, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.