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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 10
- Fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all’articolo 6 della l.r. 45/2000
1. Il fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo), istituito con l’articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007), è prorogato fino al 31 dicembre 2010.
2. All’onere di spesa si provvede con le risorse pari a euro 5.000.000,00 stanziate per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 461 "Riscossione crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 “ Promozione e sviluppo della cultura – Spese di investimento” del bilancio annuale 2010.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.