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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 1
1. Dopo l’articolo 8 della sezione I – Accertamento della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:
Art. 8 bis - Partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi regionali
1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, ai comuni che partecipano all’accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al cinquanta per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo per tributi regionali.
2. La partecipazione di cui al comma 1, si sostanzia nella trasmissione, alla Regione Toscana o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
3. La partecipazione si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione Toscana.
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva con deliberazione lo schema tipo della convenzione di cui al comma 3.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. Le entrate e le uscite di cui al comma 1, sono iscritte rispettivamente all’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse” e all’UPB di uscita 731 “Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie - Spese correnti” del bilancio regionale di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012.
“.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.