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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

TITOLO II
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari(73)

Titolo soppresso con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 6.

CAPO II
- Formazione e attuazione degli atti dell’Unione europea (74)

Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 6.

SEZIONE I
Art. 5
Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea(62)

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2.

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.
Art. 6
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l’esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell’articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.
2. Nell’ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell’Unione europea di cui all’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012 previsti nell’annualità successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovrà assumere al riguardo.
3. Nell’ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.
4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l’atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.
5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.
SEZIONE II
Art. 7
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
2. La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l’intestazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:
a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell’Unione europea;
b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell’Unione europea;
c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
Art. 8
- Adeguamenti tecnici
1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della Giunta regionale:
a) è data attuazione alle norme dell’Unione europea (78)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti europei (79)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

già recepite nell'ordinamento nazionale o regionale;
b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l’attuazione di atti dell’Unione europea (78)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

.
Art. 8.1
Recepimento degli atti dell’Unione europea (81)

Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 10.

1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della l. 234/2012, tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
2. Le deliberazioni di cui all’articolo 8, comma 1, quando attuative di direttive dell’Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.
Art. 8 bis
1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessità di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.
3. Tra le attività promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell’integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonché delle opportunità offerte dai programmi dell’Unione europea.
3 bis. In occasione della celebrazione della Festa dell’Europa, che ricorre il 9 maggio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza eventi e promuove iniziative di studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione, volte alla promozione dell’integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione Europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell’identità europea fra i giovani. (114)

Commi inseriti con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2

3 bis 1. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 3 bis, il Consiglio regionale conferisce annualmente un premio, denominato “Premio di laurea David Sassoli”, per le migliori tesi di laurea riguardanti le tematiche di cui al presente articolo discusse presso le università degli studi della Toscana. (118)

Comma inserito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1.

3 ter. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento del Premio di laurea David Sassoli di cui al comma 3 bis 1, degli eventi e delle ulteriori iniziative per la celebrazione della Festa dell’Europa. (119)

Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1.

CAPO III
SEZIONE I
Art. 9
- Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea(32)

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 25.

Abrogato.
SEZIONE II
Art. 10
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull’Unione europea.
2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012.
Art. 11
- Notifica delle discipline per le attività di servizi
1. La Regione notifica alla Commissione dell’Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.
Art. 12
- Notifica delle regole tecniche
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, (85)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
2. La notifica è effettuata unitamente:
a) ad un’esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;
b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.
3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l’obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all’articolo 11.
Art. 13
- Modalità delle notifiche
1. Il Presidente della Giunta regionale adempie all’obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:
a) le proposte di iniziativa della Giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;
b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta regionale, da effettuarsi a cura del Presidente del Consiglio regionale, dell’inserimento delle medesime all’ordine del giorno della commissione consiliare competente.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell’Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.
SEZIONE III
Art. 14
- Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles (87)

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell’Unione europea (88)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles.
2. L’ufficio di cui al comma 1, nell’ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente:
a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo europeo (89)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

;
b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito europeo (89)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell’ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. (40)

Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 8.

3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell’ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all’ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l’organizzazione e l’attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di collegamento con le istituzioni europee (89)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

comuni con le altre regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, con altre regioni europee e reti interregionali europee. (41)

Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 8.

Art. 15
- Personale
1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l’ufficio di collegamento di cui all’articolo 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero.
2. L’indennità è corrisposta per un importo pari al 65 per cento (42)

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 9.

di quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio preso le sedi di rappresentanza all'estero. (31)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 58.

2 bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:
a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente dell'1.4.1999, se spettanti. (2)

Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 58.


Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

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Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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