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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

CAPO VI
Art. 42
- Finalità del piano integrato delle attività internazionali(48)

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 56.

Abrogato.
Art. 43
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015 stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. In particolare il PRS contiene:
a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
b) le priorità geografiche e tematiche;
c) le priorità nell’ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all’articolo 46.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r.1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.
Art. 44
Abrogato.
Art. 45
1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell’articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2015.
Art. 46
- Azioni di iniziativa regionale
1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:
a) le aree geografiche di interesse;
b) gli ambiti prioritari di intervento;
c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
d) le attività di sostegno alla programmazione regionale.(51)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 59.

Art. 47
- Progetti ed iniziative di soggetti terzi
1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell’ambito delle attività di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, specifica:
a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all’amministrazione pubblica;
b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
c) le modalità di presentazione delle proposte;
d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;
e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.(52)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 60.

Art. 48
- Convenzione con enti locali
1. Nelle materie di cui al capo IV (108)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

della presente legge, la Regione può, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, attribuire agli enti locali la gestione delle attività legate alla erogazione dei contributi di cui all’articolo 47, comma 2.
Art. 49
- Coordinamento politico-istituzionale
1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla Giunta regionale che:
a) verifica la realizzazione delle attività ed iniziative previste dagli strumenti di programmazione regionale di cui all’articolo 43 (54)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 61.

, ai fini del processo (54)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 61.

di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 45;
c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.
Art. 50
- Coordinamento tecnico-amministrativo
1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal Comitato tecnico di direzione di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.
2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:
b) assicurare il monitoraggio sull’attuazione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 43 (57)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 62.

ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l'integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall’Unione europea;
c) assicurare la valutazione dell’effettivo impatto, dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.
Art. 51
- Sistema informativo delle attività internazionali
1. All’interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.
2. Le regole tecniche per l'attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.
Art. 52
- Attività di supporto
1. Le strutture competenti della direzione generale della Presidenza svolgono le attività amministrative di supporto alla Giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico- amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

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Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.