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Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione


Visto l’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana


Considerato quanto segue:


1. Che la disciplina dell’attuale “Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo” deve essere adeguata alle nuove disposizioni statutarie ed in particolare all’articolo 55 che prevede l’istituzione di una commissione regionale per le pari opportunità, organismo autonomo di tutela e garanzia, con funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell’applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull’applicazione delle disposizioni dell’Sito esternoarticolo 117, comma settimo, della Costituzione ;


2. Che l’esigenza di rendere più efficace la tutela delle pari opportunità fra donna e uomo rende opportuno prevedere che la Commissione sia composta da sole donne e comunque dal solo genere meno rappresentato in Consiglio regionale e che di essa faccia parte anche la consigliera regionale di parità;


3. Che è opportuno prevedere che la composizione della Commissione esprima un’ampia rappresentatività del mondo femminile, garantendo al contempo la funzionalità operativa di questo organismo attraverso modalità semplificate di funzionamento;


4. Che la nuova legge deve indicare i compiti della Commissione ed i casi in cui essa deve esprimere pareri obbligatori o osservazioni facoltative sugli atti regionali, sotto il profilo del rispetto del principio di pari opportunità;


5. Che devono essere altresì regolati la nomina degli organi ed i casi di decadenza delle componenti della Commissione, in particolare a seguito di assenze non giustificate;


6. Che per le disposizioni di raccordo con le procedure interne del Consiglio regionale si debba fare rinvio al regolamento interno di quest’ultimo, mentre debba essere riservata ad un regolamento interno della stessa commissione la disciplina del funzionamento della commissione stessa.


Si approva la presente legge

Art. 1
- Commissione regionale per le pari opportunità
1. In l’attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di pari opportunità tra donna e uomo e dell’articolo 55 dello Statuto, la presente legge disciplina le modalità di costituzione e i compiti della Commissione regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è organismo autonomo di tutela e garanzia istituito presso il Consiglio regionale.
3. La Commissione determina l’attuazione dell'uguaglianza tra i generi e rimuove gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e indiretta.
4. La Commissione favorisce il raccordo tra la realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni.
Art. 2
- Composizione e durata
1. La Commissione è composta:
a) da un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20 nominate dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale culturale, professionale, economico, politico;
b) dalla consigliera regionale di parità.
2. Il numero delle componenti determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione rimane invariato per tutta la durata in carica della Commissione stessa.
3. Le consigliere regionali possono partecipare alle sedute della Commissione con diritto di proposta e di parola.
4. Per le indicazioni di candidatura e le proposte di nomina si applicano le disposizioni dell’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 5, (1)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 90.

della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
5. Le indicazioni di candidatura possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008 , anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità.
6. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l’ha nominata. (4)

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81, art. 1.

Art. 3
- Dimissioni, decadenza, sostituzione
1. Le dimissioni da componente della Commissione sono efficaci dalla data della loro presa d’atto da parte della stessa Commissione.
2. La componente che, senza averne dato comunicazione prima dell’inizio della seduta, sia assente a tre sedute consecutive è dichiarata decaduta dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza della Commissione.
3. Qualora si debba procedere a sostituzione di una componente della Commissione per dimissioni o decadenza o altra causa il Consiglio regionale provvede alla nomina della sostituta con le procedure di cui all’articolo 17 della l.r. 5/2008 .(2)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 91.

Art. 4
- Presidente, Ufficio di presidenza e regolamento
1. La Commissione, nella sua prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge, a maggioranza delle sue componenti, una Presidente e successivamente, in unica votazione con voto limitato, due Vicepresidenti. La Presidente e le Vicepresidenti sono scelte tra le componenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di un terzo delle sue componenti e delibera validamente a maggioranza delle presenti, salvo i casi in cui è richiesta dalla presente legge o dal regolamento interno di cui al comma 5 una maggioranza qualificata per deliberare.
3. La Presidente e le Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza della Commissione. Le Vicepresidenti sostituiscono la Presidente in caso di assenza o di impedimento nei modi previsti dal regolamento interno.
4. La Commissione, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approva a maggioranza delle sue componenti il proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, ivi compresi la possibile costituzione di gruppi di lavoro per specifiche attività, le modalità per le consultazioni di cui all’articolo 5, comma 4, nonché gli eventuali casi per i quali è richiesta una deliberazione a maggioranza qualificata.
Art. 5
- Competenze
1. La Commissione:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge all’esame del Consiglio regionale in materia elettorale, di nomine, di pari opportunità, di organizzazione del personale, di bilancio preventivo regionale nonché sul programma regionale di sviluppo, sugli atti di programmazione generale e di settore nonché sui programmi di attività dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell’Agenzia regionale di sanità (ARS);
b) può esprimere osservazioni facoltative su tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio regionale, per i profili attinenti al rispetto e alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi;
c) può presentare ai gruppi consiliari e alla Giunta regionale proposte di modifica della normativa esistente ai fini dell’attuazione dei principi di pari opportunità fra donne e uomini;
d) esprime osservazioni sul rispetto del principio di pari opportunità e rappresentanza di genere nelle nomine effettuate dalla Regione, utilizzando a tal fine anche i dati di monitoraggio comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 5/2008 ;
e) cura gli adempimenti in materia di banca dati dei saperi delle donne, di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).
2. La Commissione inoltre:
a) svolge attività di monitoraggio sull’attuazione dei principi di pari opportunità fra donna e uomo nell’ambito delle politiche regionali;
b) promuove iniziative di raccolta e diffusione di informazioni attinenti le pari opportunità;
c) elabora progetti ed interventi tesi a:
c.1) favorire una maggiore presenza delle donne nelle istituzioni;
c.2) favorire ed espandere l'accesso della donna al lavoro;
c.3) valorizzare e sviluppare la professionalità delle donne già occupate;
c.4) sollecitare l'adozione di azioni positive previste dalla legislazione in materia di pari opportunità, verificandone l'esecuzione, l'attuazione e l'esito finale;
c.5) sollecitare l'applicazione delle leggi statali e regionali a tutela delle donne.
d) conduce indagini sulla condizione femminile nella regione, nei luoghi di lavoro, nei corsi professionali, nelle strutture sanitarie, sociali, culturali ed assistenziali, nelle istituzioni pubbliche e nella società civile;
e) promuove interventi di assistenza e di consulenza per le donne in condizioni di disagio sociale, in collaborazione con gli organi istituzionalmente competenti, nonché tramite le associazioni e i movimenti per la tutela della donna;
f) sollecita la promozione e l'attivazione di centri culturali e ricreativi idoneamente attrezzati per un qualificato impiego del tempo libero e rivolti soprattutto all'inserimento sociale e allo sviluppo delle potenzialità in quelle donne che vivono una condizione di handicap o di emarginazione sociale;
g) organizza iniziative ed eventi a carattere culturale, collaborazioni con emittenti televisive e case produttrici cinematografiche, con la stampa e con i media, tese a promuovere la conoscenza della condizione femminile sul territorio;
h) promuove e organizza una rete di coordinamento fra gli organismi, le associazioni, i movimenti femminili operanti nel territorio;
3. Lo svolgimento delle competenze di cui al comma 2, è normalmente curato dall’Ufficio di presidenza della Commissione, anche mediante l’attivazione di gruppi di lavoro, in conformità agli indirizzi espressi dalla Commissione stessa.
4. Qualora vi sia urgenza di deliberare i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma 1 e non sia possibile riunire la Commissione in tempo utile, l’Ufficio di presidenza all’unanimità può assumere le decisioni di competenza della Commissione, previa consultazione, anche in via telematica o telefonica, delle componenti della Commissione stessa, per quanto possibile.
5. Gli atti approvati dall’Ufficio di presidenza ai sensi del comma 4, sono comunicati alla Commissione stessa nella sua prima seduta successiva.
6. La Presidente della Commissione può chiedere di essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare i pareri o le osservazioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 6
- Procedure per il rilascio e l’esame dei pareri
1. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i termini e le procedure per il rilascio dei pareri e delle osservazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e per il loro esame da parte delle commissioni consiliari competenti.
Art. 7
- Rapporti di collaborazione
1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:
a) con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità delle lavoratrici e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) con le organizzazioni femminili nazionali ed estere, anche in riferimento alla condizione delle donne emigrate ed immigrate in situazione di particolare disagio sociale;
c) con commissioni, comitati, centri e tavoli di concertazione sulle politiche di genere e di pari opportunità, istituiti nelle regioni italiane e presso gli enti locali;
d) con gli istituti di ricerca e le università della Regione anche sulla base di apposite convenzioni.
2. I rapporti di cui al comma 1, sono attivati e curati dall’Ufficio di presidenza sulla base degli indirizzi formulati dalla Commissione.
Art. 8
- Struttura organizzativa
1. Il Consiglio garantisce alla Commissione autonomia di funzionamento e assegna alla medesima risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.
2. L’assegnazione del personale alla Commissione è determinata nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale sentita la Presidente della Commissione.
Art. 9
- Programma e relazione annuale
1. La Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività che intende svolgere nell’anno successivo, con la relativa previsione di spesa. Tale previsione è valutata dal Consiglio regionale ai fini della formazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale.
2. Nel corso dell’anno, l’Ufficio di presidenza della Commissione può deliberare variazioni al programma che comportano minore spesa o non comportano variazioni di spesa, dandone comunicazione alla Commissione stessa e all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Le variazioni al programma che comportano maggiore spesa sono efficaci solo previo incremento della dotazione finanziaria di cui all’articolo 11.
3. La Commissione trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta.
Art. 10
- Indennità e rimborsi
1. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, in relazione alle funzioni rispettivamente svolte, è attribuita un’indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile spettante al consigliere regionale.
2. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, che non risiedono nel luogo di riunione della Commissione, è dovuto, per ogni giornata di seduta della Commissione, dell’Ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro di cui fanno parte, il rimborso delle spese di trasferta previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.
3. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, che, per documentate ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute della Commissione, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso delle spese di trasferta previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.
4. L'assenza ad una seduta della Commissione senza averne dato comunicazione prima dell’inizio comporta la riduzione di un sesto dell'indennità mensile di funzione di cui al comma 1.
5. Le missioni all’estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall’ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all’articolo 11.(3)

Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43, art. 1.

Art. 11
- Dotazione finanziaria
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Commissione dispone della dotazione finanziaria ad essa assegnata nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 12
- Norme transitorie
1. All’entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo, costituita ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), assume la denominazione e le funzioni di cui alla presente legge e le sue componenti rimangono in carica fino alla scadenza di cui all’articolo 2, comma 5, mantenendo il trattamento economico in essere.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Commissione approva il regolamento interno con la procedura di cui all’articolo 4, comma 4.
Art. 13
- Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.
Art. 14
- Abrogazioni
1. La legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), è abrogata.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

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Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.