Menù di navigazione

Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione


Visto l’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana


Considerato quanto segue:


1. Che la disciplina dell’attuale “Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo” deve essere adeguata alle nuove disposizioni statutarie ed in particolare all’articolo 55 che prevede l’istituzione di una commissione regionale per le pari opportunità, organismo autonomo di tutela e garanzia, con funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell’applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull’applicazione delle disposizioni dell’Sito esternoarticolo 117, comma settimo, della Costituzione ;


2. Che l’esigenza di rendere più efficace la tutela delle pari opportunità fra donna e uomo rende opportuno prevedere che la Commissione sia composta da sole donne e comunque dal solo genere meno rappresentato in Consiglio regionale e che di essa faccia parte anche la consigliera regionale di parità;


3. Che è opportuno prevedere che la composizione della Commissione esprima un’ampia rappresentatività del mondo femminile, garantendo al contempo la funzionalità operativa di questo organismo attraverso modalità semplificate di funzionamento;


4. Che la nuova legge deve indicare i compiti della Commissione ed i casi in cui essa deve esprimere pareri obbligatori o osservazioni facoltative sugli atti regionali, sotto il profilo del rispetto del principio di pari opportunità;


5. Che devono essere altresì regolati la nomina degli organi ed i casi di decadenza delle componenti della Commissione, in particolare a seguito di assenze non giustificate;


6. Che per le disposizioni di raccordo con le procedure interne del Consiglio regionale si debba fare rinvio al regolamento interno di quest’ultimo, mentre debba essere riservata ad un regolamento interno della stessa commissione la disciplina del funzionamento della commissione stessa.


Si approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.