Menù di navigazione

Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 1
- Commissione regionale per le pari opportunità
1. In l’attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di pari opportunità tra donna e uomo e dell’articolo 55 dello Statuto, la presente legge disciplina le modalità di costituzione e i compiti della Commissione regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è organismo autonomo di tutela e garanzia istituito presso il Consiglio regionale.
3. La Commissione determina l’attuazione dell'uguaglianza tra i generi e rimuove gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e indiretta.
4. La Commissione favorisce il raccordo tra la realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.