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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE IX
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 - (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)
Art. 16
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è aggiunta la seguente:
h bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d).
”.
Art. 17
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: “
ad eccezione di quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h bis)
”.
Art. 18
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. n. 23/2007 è sostituito dal seguente:
3. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
”.
Art. 19
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'articolo 5 bis, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.