Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009
SEZIONE IX
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 - (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)
Art. 16
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2007
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è aggiunta la seguente:
“
h bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d).
”.Art. 17
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 23/2007
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: “
ad eccezione di quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h bis)
”.Art. 18
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2007
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. n. 23/2007 è sostituito dal seguente:
“
3. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
”.Art. 19
- Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2007
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
“
3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'articolo 5 bis, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.