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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE II
-Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 - (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale)
Art. 100
- Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 4/2008
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:
Art. 15 bis - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale
1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l’articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 18 del d.lgs. 81/2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell’articolo 17 del d.lgs. 81/2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 16 del d.lgs 81/2008, tenendo conto dell’ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs 81/2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo
responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell’articolo 29, comma 6.
4. Nelle sedi di proprietà della Regione in uso al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10, per gli interventi di manutenzione relativi alla tutela della salute e della sicurezza che eccedono il limite previsto dall’articolo 1, comma 1 ter, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 –Legge forestale della Toscana), il datore di lavoro del Consiglio regionale inoltra richiesta alla competente struttura della Giunta regionale che provvede a titolo d’intervento obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.