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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo)
Art. 87
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:
1. Il segretario generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza di bacino, tra i membri del comitato tecnico di cui all’articolo 4, comma 2.
”.
Art. 88
1. La lettera h) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 è sostituita dalla seguente:
h) nel rispetto dei principi della legislazione statale, le norme e le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell’articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.