Menù di navigazione

Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 - (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 84
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente:
2. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella l. 447/1995 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), nonché nei rispettivi decreti attuativi.
”.
Art. 85
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all’articolo 7, comma 1, della l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri e agli indirizzi di cui all’articolo 2 della presente legge e avere come ambito territoriale di riferimento l’intero territorio comunale.
”.
Art. 86
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 le parole: “
delle altre proposte pervenute
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei piani di azione di cui all’articolo 4 del d. lgs. 194/2005 relativi agli assi stradali principali di competenza delle province
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “del piano di classificazione acustica” sono inserite le seguenti: “nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.