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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 - (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 79
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserita la seguente:
d bis) Rete Toscana per la Medicina Integrata
”.
Art. 80
1. Dopo la letterah bis) dell comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:
h ter) un rappresentante esperto delle medicine complementari integrate
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 97, dopo le parole: “
comma 1, lettere g), h) e h) bis
” aggiungere le seguenti: “
h ter)
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.