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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 - (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 72
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: “
comune competente al rilascio dell’autorizzazione per l’attività
” sono sostituite dalle seguenti: “
comune competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.