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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 - (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese)
Art. 53
1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese); sono sostituiti dai seguenti:
2. L'Amministratore presenta alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la proposta di piano delle attività e del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio dell'Azienda.
3. Il piano di attività si compone del piano pluriennale, della relazione sulla situazione economica e patrimoniale e del piano annuale colturale e di attività. Il piano pluriennale, con scorrevolezza annuale, dispone in ordine agli investimenti da effettuarsi in un periodo quinquennale e al finanziamento dei medesimi ed espone gli effetti economici attesi sulla gestione. Nei documenti del piano di attività sono distintamente evidenziate le attività dell’Azienda di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3.
4. Il piano di attività deve indicare specificatamente le iniziative che si intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti.
”.
Art. 54
1. Il comma 2 dell’articolo 5 bis della l.r. 83/1995 è abrogato.
Art. 55
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 83/1995
1. L’articolo 11 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Piano di attività e bilancio
1. La Giunta regionale trasmette il piano di attività di cui all’articolo 5, comma 3, alla commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere all’approvazione dello stesso.
2. Il bilancio di previsione dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori e dei pareri del Comitato consultivo, è trasmesso alla Giunta regionale dall’Amministratore entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.
3. Il bilancio di esercizio dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori e dei pareri del Comitato consultivo, è trasmesso dall’Amministratore alla Giunta regionale entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l’approvazione.
”.
Art. 56
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 bis della l.r. 83/1995 è sostituita dalla seguente:
a) piano di attività;
”.
Art. 57
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 83/1995
1. L’articolo 16 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Personale
1. L’Azienda assume personale, compreso il direttore tecnico di cui all’articolo 5 bis, con contratto di diritto privato conformemente alla disciplina portata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e dal contratto integrativo provinciale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.