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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE XX
- Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 - (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Art. 43
1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è sostituito dal seguente:
3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
3. ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni.
”.
Art. 44
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 40/2009 prima delle parole: “
I termini
” sono inserite le seguenti: “
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 bis,
”.
Art. 45
- Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 14 bis - Pareri e valutazioni tecniche
1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:
a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all’articolo 17 della l. 241/1990;
b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adìto abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
”.
Art. 46
Art. 47
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Sono abrogati altresì gli articoli 31 e 32 della l.r. 9/1995.
Art. 48
- Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 24 bis - Acquisizione della VIA
1. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine di conclusione dei lavori resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente per la VIA stessa si esprime
in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di ulteriori trenta giorni nel caso che si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.
2. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui all’articolo 29 della presente legge, nonché quelle di cui agli articoli 14 quater, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 2, della l. 241/2000, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
”.
Art. 49
- Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 40/2009
1. L’articolo 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Rappresentante della Regione nelle conferenze:
1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:
a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza abbia carattere tecnico;
b) dall’assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza sia espressione dell’esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.
2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata dal dirigente quando l’atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto o quando l’atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale. Fuori da tali casi, la Regione è rappresentata dall’assessore competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale.
3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal direttore generale, o dal coordinatore di area da lui delegato, se i dirigenti appartengono alla stessa direzione, oppure dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD), di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.
”.
Art. 50
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 40/2008 le parole: “
del procedimento
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei lavori della conferenza stessa
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 40/2008 le parole: “
La determinazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il provvedimento finale conforme alla determinazione
”.
Art. 51
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 40/2009 è inserita la seguente:
b bis) articolo 14 ter, comma 10;
”.
Art. 52
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 40/2009, le parole: “
della Regione e degli enti locali
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e).
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.