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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 - (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna)
Art. 2
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), è sostituita dalla seguente:
c) definisce gli atti e le procedure di finanziamento degli interventi speciali e dei progetti delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti;
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 95/1996 è abrogata.
Art. 3
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 la parola: “
Province
” è sostituita dalle seguenti: “
unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 le parole: “
, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6,
” sono soppresse.
5. Al comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
6. Al comma 9 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e con le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
Art. 4
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
2. Sono finanziati, in tutto o in parte, con il fondo regionale:
a) gli interventi speciali, di cui alla l. 97/1994, di competenza delle comunità montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008;
b) le spese di investimento delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, per la realizzazione di progetti che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e socio-sanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;
c) le spese necessarie all’elaborazione dei progetti di massima ed al loro perfezionamento in progetti esecutivi;
d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;
e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti assistiti da finanziamento regionale.
”.
Art. 5
- Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 95/1996
1. L’articolo 7 della l.r. 95/1996 è abrogato.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montana
” sono inserite le seguenti: “
e unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 95/1996 la parola: “
regionale
” è sostituita dalle seguenti: “
alla Regione Toscana
”.
3. I commi da 2 a 7 dell’articolo 8 della l.r. 95/1997 sono abrogati.
Art. 7
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
2. Il “programma finanziario” è l’atto di riparto annuale, tra le comunità montane, le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e i comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, delle risorse disponibili per gli interventi speciali e per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
3. Il piano di indirizzo comprende:
a) l’indicazione della quota percentuale massima, sul totale delle risorse, che resta riservata al finanziamento, parziale o totale, delle spese progettuali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);
b) le norme e i criteri per la rendicontazione delle spese effettuate per l’attività di progettazione e per la realizzazione dei progetti.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
“4. I “criteri e le priorità” comprendono le integrazioni relative ai criteri generali, alle priorità e alle metodologie per la valutazione e la selezione dei progetti da parte della Regione Toscana.
”.
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
1. Nel caso in cui, tra una comunità montana, un’unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e un comune parzialmente o interamente montano, ad essa esterno ma con essa confinante, sia stipulata una convenzione con cui la comunità montana o l’unione di comuni si impegna, in base alle proprie competenze, a realizzare progetti di intervento concordati con quel comune, la comunità montana o l’unione di comuni può inserire nel proprio piano di sviluppo tali progetti e per essi avanzare richiesta di finanziamento alla Regione Toscana.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “
Regione
”.
Art. 9
- Abrogazione degli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996
1. Gli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996 sono abrogati.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.