Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 - (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna)
Art. 2
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 95/1996
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), è sostituita dalla seguente:
“
c) definisce gli atti e le procedure di finanziamento degli interventi speciali e dei progetti delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti;
”.2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 95/1996 è abrogata.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 95/1996
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 la parola: “
Province
” è sostituita dalle seguenti: “unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.2. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.3. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “e le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.4. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 le parole: “
, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6,
” sono soppresse.5. Al comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “e alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.6. Al comma 9 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “e con le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.Art. 4
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 95/1996
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
“
2. Sono finanziati, in tutto o in parte, con il fondo regionale:
a) gli interventi speciali, di cui alla l. 97/1994, di competenza delle comunità montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008;
b) le spese di investimento delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, per la realizzazione di progetti che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e socio-sanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;
c) le spese necessarie all’elaborazione dei progetti di massima ed al loro perfezionamento in progetti esecutivi;
d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;
e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti assistiti da finanziamento regionale.
”.Art. 5
- Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 95/1996
1. L’articolo 7 della l.r. 95/1996 è abrogato.
Art. 6
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 95/1996
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montana
” sono inserite le seguenti: “e unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 95/1996 la parola: “
regionale
” è sostituita dalle seguenti: “alla Regione Toscana
”.3. I commi da 2 a 7 dell’articolo 8 della l.r. 95/1997 sono abrogati.
Art. 7
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 95/1996
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
“
2. Il “programma finanziario” è l’atto di riparto annuale, tra le comunità montane, le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e i comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, delle risorse disponibili per gli interventi speciali e per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).
”.2. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
“
3. Il piano di indirizzo comprende:
a) l’indicazione della quota percentuale massima, sul totale delle risorse, che resta riservata al finanziamento, parziale o totale, delle spese progettuali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);
b) le norme e i criteri per la rendicontazione delle spese effettuate per l’attività di progettazione e per la realizzazione dei progetti.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
“4. I “criteri e le priorità” comprendono le integrazioni relative ai criteri generali, alle priorità e alle metodologie per la valutazione e la selezione dei progetti da parte della Regione Toscana.
”.Art. 8
- Modifiche all’articolo 12 della l.r. 95/1996
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
“
1. Nel caso in cui, tra una comunità montana, un’unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e un comune parzialmente o interamente montano, ad essa esterno ma con essa confinante, sia stipulata una convenzione con cui la comunità montana o l’unione di comuni si impegna, in base alle proprie competenze, a realizzare progetti di intervento concordati con quel comune, la comunità montana o l’unione di comuni può inserire nel proprio piano di sviluppo tali progetti e per essi avanzare richiesta di finanziamento alla Regione Toscana.
”.2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “Regione
”.Art. 9
- Abrogazione degli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996
1. Gli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996 sono abrogati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.