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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE XIV
- Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 - (Riordino delle Comunità montane)
Art. 28
1. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), dopo le parole: “
e i consiglieri di minoranza
” sono aggiunte le seguenti: “
, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008, dopo le parole: “
in una delle liste non collegate al sindaco
” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “
, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente:
6 bis. Il comune può in ogni tempo sostituire, con le procedure di cui al comma 5, i rappresentanti eletti ai sensi del medesimo comma 5 o quelli nominati ai sensi del comma 6.
”.
4. Il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente: “
La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all’assemblea, alla conferenza dei sindaci o al presidente.
”.
5. Dopo il comma 11 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è aggiunto il seguente:
11 bis. Il sindaco è sostituito dal vicesindaco negli organi di cui ai commi 4, 8 e 10, esclusivamente nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, sospensione dall’esercizio delle funzioni.
”.
Art. 29
1. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 37/2008 è sostituita dalla seguente:
c) i rapporti in corso conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni dei comuni e delle gestioni associate dei comuni di cui all’articolo 20, le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di detti compiti e funzioni;
”.
Art. 30
1. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente:
5. La successione della provincia non opera per i rapporti conseguenti all'attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c), per i quali il decreto dispone la successione dei comuni secondo quanto previsto dagli atti associativi e, in mancanza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della l. 244/2007.
”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente:
5 bis. Il decreto dispone allo stesso modo per i rapporti conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni dei comuni, di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c), secondo quanto previsto dagli atti che li regolano e, in mancanza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 22, della l. 244/2007. Può disporre diversamente su motivata richiesta del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.
”.
3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 11 della l. r. 37/2008 è inserito il seguente:
5 ter. Salvo quanto previsto dal comma 7, il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta succede nei rapporti di lavoro di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c). Il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono solidalmente obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.
”.
Art. 31
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 37/2008 sono aggiunti i seguenti:
1 bis. Alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15, possono successivamente partecipare anche altri comuni contermini, non facenti parte di altre comunità montane e unioni di comuni, a condizione che siano compresi nella stessa provincia dei comuni dell’unione già costituita e nella stessa zona distretto di riferimento, e a condizione che detta partecipazione non determini il venir meno, per comuni compresi in livelli ottimali, del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 40/2001.
1 ter. Ai fini del comma 1 bis, le modifiche statutarie o gli statuti delle unioni di cui agli articoli 14 e 15, individuano i comuni interessati e il termine, successivo alla costituzione, entro il quale il comune interessato può provvedere, ai sensi di legge, all’adesione. La partecipazione di altri comuni alle unioni di cui agli articoli 14 e 15, non determina effetti ulteriori sull’esercizio delle funzioni regionali, rispetto a quelli già prodotti ai sensi dell’articolo 14, comma 9 e dell’articolo 15, comma 8.
1 quater. Se tutti i comuni di una comunità montana, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 15, in alternativa alla costituzione di un’autonoma unione di comuni intendono aderire ad una unione di comuni contermine, già costituita e facente parte della stessa zona distretto e dello stesso territorio provinciale, le disposizioni dell’articolo 15 si applicano in relazione agli atti di adesione che, ai sensi di legge, devono essere approvati dai comuni medesimi. Le disposizioni dell’articolo 15, comma 8, si intendono riferite all’unione cui i comuni aderiscono.
1 quinquies. L’ambito territoriale dell’unione, come risultante dall’ampliamento di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.
”.
Art. 32
1. All’articolo 28 della l.r. 37/2008, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4 bis. Allo scioglimento dell’unione di comuni o della comunità montana conseguente al mancato svolgimento delle gestioni associate, a norma degli articoli 17, comma 5, e 20, comma 5, si provvede previo invito ad adempiere, formulato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rivolto all’unione di comuni o alla comunità montana. Il decreto stabilisce il termine, non superiore a sei mesi dall’accertamento del fatto, entro il quale le gestioni associate devono essere rese effettivamente operative.
”.
Art. 33
- Modifiche all’Allegato B della l.r. 37/2008
1. Le tabelle di cui all’allegato B della l.r. 37/2008, relative agli ambiti territoriali Montagna Fiorentina e Mugello, sono sostituite dalle seguenti:
omissis
2. Sono fatti salvi gli atti di modifica degli ambiti territoriali e di costituzione delle comunità montane Mugello e Montagna Fiorentina, già adottati dalla Regione in conformità a quanto stabilito dal comma 1.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.