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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 - (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)
Art. 24
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è abrogato.
Art. 25
- Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 20/2008
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
Art. 18 bis - Esclusione
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.
”.
Art. 26
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lo statuto o l’organo competente ai sensi del codice civile può prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
3 bis. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all’amministratore delegato non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi del comma 1, con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione.
”.
Art. 27
- Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 20/2008
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
Art. 22 bis - Esclusione
1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.