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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE XII
- Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 - (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 23
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008
1. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituito dal seguente:
8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d’intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.