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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 - (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
Art. 21
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente:
3. L’Autorità riceve un’indennità di funzione determinata con deliberazione dell’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale con riferimento all’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. Alla determinazione dell’indennità non concorre l’importo corrispondente alla ritenuta previdenziale obbligatoria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). A far data dal 1° luglio 2009 all’Autorità spetta inoltre il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza o dalla sede abituale di lavoro alla sede dell’Autorità.
”.
Art. 22
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 69/2007 la parola “
ottobre
” è sostituita dalla seguente: “
settembre
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.