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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

CAPO IV
- Politiche territoriali e ambientali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 - (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”)
Art. 83
- Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 81/1995
1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), è inserito il seguente:
Art. 8 ter - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto
1. In attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto previsto in detto articolo, con regolamento sono stabilite le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici da applicare in relazione:
a) al grado di protezione naturale dell’acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;
b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;
c) all’importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;
d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:
a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte delle autorità dell'ambito territoriale ottimale;
b) la struttura e le attività all’interno delle zone di rispetto, in attuazione dell’articolo 94, comma 5, del d.lgs.152/2006.
3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.
”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 - (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 84
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente:
2. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella l. 447/1995 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), nonché nei rispettivi decreti attuativi.
”.
Art. 85
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all’articolo 7, comma 1, della l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri e agli indirizzi di cui all’articolo 2 della presente legge e avere come ambito territoriale di riferimento l’intero territorio comunale.
”.
Art. 86
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 le parole: “
delle altre proposte pervenute
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei piani di azione di cui all’articolo 4 del d. lgs. 194/2005 relativi agli assi stradali principali di competenza delle province
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “del piano di classificazione acustica” sono inserite le seguenti: “nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo)
Art. 87
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:
1. Il segretario generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza di bacino, tra i membri del comitato tecnico di cui all’articolo 4, comma 2.
”.
Art. 88
1. La lettera h) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 è sostituita dalla seguente:
h) nel rispetto dei principi della legislazione statale, le norme e le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell’articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - (Norme per il governo del territorio)
Art. 89 – Art. 98
Articoli abrogati.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.