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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

CAPO I
- Presidenza della Giunta regionale
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 - (Disciplina degli accordi di programma)
Art. 1
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 - (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna)
Art. 2
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), è sostituita dalla seguente:
c) definisce gli atti e le procedure di finanziamento degli interventi speciali e dei progetti delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti;
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 95/1996 è abrogata.
Art. 3
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 la parola: “
Province
” è sostituita dalle seguenti: “
unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 le parole: “
, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6,
” sono soppresse.
5. Al comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
6. Al comma 9 dell’articolo 2 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montane
” sono inserite le seguenti: “
e con le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
Art. 4
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
2. Sono finanziati, in tutto o in parte, con il fondo regionale:
a) gli interventi speciali, di cui alla l. 97/1994, di competenza delle comunità montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008;
b) le spese di investimento delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, per la realizzazione di progetti che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e socio-sanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;
c) le spese necessarie all’elaborazione dei progetti di massima ed al loro perfezionamento in progetti esecutivi;
d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;
e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle comunità montane, delle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e dei comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti per la realizzazione di progetti assistiti da finanziamento regionale.
”.
Art. 5
- Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 95/1996
1. L’articolo 7 della l.r. 95/1996 è abrogato.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 95/1996 dopo le parole: “
Comunità Montana
” sono inserite le seguenti: “
e unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 95/1996 la parola: “
regionale
” è sostituita dalle seguenti: “
alla Regione Toscana
”.
3. I commi da 2 a 7 dell’articolo 8 della l.r. 95/1997 sono abrogati.
Art. 7
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
2. Il “programma finanziario” è l’atto di riparto annuale, tra le comunità montane, le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e i comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, delle risorse disponibili per gli interventi speciali e per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
3. Il piano di indirizzo comprende:
a) l’indicazione della quota percentuale massima, sul totale delle risorse, che resta riservata al finanziamento, parziale o totale, delle spese progettuali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);
b) le norme e i criteri per la rendicontazione delle spese effettuate per l’attività di progettazione e per la realizzazione dei progetti.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
“4. I “criteri e le priorità” comprendono le integrazioni relative ai criteri generali, alle priorità e alle metodologie per la valutazione e la selezione dei progetti da parte della Regione Toscana.
”.
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
1. Nel caso in cui, tra una comunità montana, un’unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e un comune parzialmente o interamente montano, ad essa esterno ma con essa confinante, sia stipulata una convenzione con cui la comunità montana o l’unione di comuni si impegna, in base alle proprie competenze, a realizzare progetti di intervento concordati con quel comune, la comunità montana o l’unione di comuni può inserire nel proprio piano di sviluppo tali progetti e per essi avanzare richiesta di finanziamento alla Regione Toscana.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “
Regione
”.
Art. 9
- Abrogazione degli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996
1. Gli allegati 1 e 2 alla l.r. 95/1996 sono abrogati.
SEZIONE III
-Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 - (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).
Art. 10
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituito dal seguente:
4. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.
”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 - (Norme in materia di programmazione regionale)
Art. 11
1. Nella rubrica dell’articolo 10 ter della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), dopo la parola: “
comunitaria
” sono inserite le seguenti: “
e nazionale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 10 ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: “
comunitaria
” sono inserite le seguenti: “
e nazionale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 10 ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: “
comunitario
” sono inserite le seguenti: “
e nazionale
”.
4. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 10 ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: “
comunitario
” sono inserite le seguenti: “
e nazionale
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 10 ter della l.r. 49/1999 dopo la parola: “
comunitari
” sono inserite le seguenti: “
e nazionali
”.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 - (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)
Art. 12
- Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 40/2001
1. L’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), è abrogato.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 - (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale)
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 70/2004
1. L’articolo 17 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Rimborsi ai comuni
1. Gli oneri sostenuti dai comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie sono rimborsati dalla Regione, nella misura stabilita ai sensi del comma 2, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.
2. Il rimborso di cui al comma 1, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale.
”.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 - (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”)
Art. 14
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è inserito il seguente:
3 bis. Il rimborso di cui al comma 3, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale.
”.
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 - (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)
Art. 15
Abrogato.
SEZIONE IX
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 - (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)
Art. 16
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è aggiunta la seguente:
h bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d).
”.
Art. 17
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: “
ad eccezione di quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h bis)
”.
Art. 18
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. n. 23/2007 è sostituito dal seguente:
3. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
”.
Art. 19
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'articolo 5 bis, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.
”.
SEZIONE X
- Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 - (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Art. 20
- Modifiche all’articolo 13 della l.r. 62/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: “
comma 7
” sono sostituite dalle seguenti:”
comma 8
”.
SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 - (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
Art. 21
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente:
3. L’Autorità riceve un’indennità di funzione determinata con deliberazione dell’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale con riferimento all’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. Alla determinazione dell’indennità non concorre l’importo corrispondente alla ritenuta previdenziale obbligatoria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). A far data dal 1° luglio 2009 all’Autorità spetta inoltre il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza o dalla sede abituale di lavoro alla sede dell’Autorità.
”.
Art. 22
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 69/2007 la parola “
ottobre
” è sostituita dalla seguente: “
settembre
”.
SEZIONE XII
- Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 - (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 23
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008
1. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituito dal seguente:
8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d’intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.
”.
SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 - (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)
Art. 24
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è abrogato.
Art. 25
- Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 20/2008
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
Art. 18 bis - Esclusione
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.
”.
Art. 26
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lo statuto o l’organo competente ai sensi del codice civile può prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
3 bis. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all’amministratore delegato non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi del comma 1, con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione.
”.
Art. 27
- Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 20/2008
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
Art. 22 bis - Esclusione
1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.
”.
SEZIONE XIV
- Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 - (Riordino delle Comunità montane)
Art. 28
1. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), dopo le parole: “
e i consiglieri di minoranza
” sono aggiunte le seguenti: “
, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008, dopo le parole: “
in una delle liste non collegate al sindaco
” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “
, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del d.lgs. 267/2000
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente:
6 bis. Il comune può in ogni tempo sostituire, con le procedure di cui al comma 5, i rappresentanti eletti ai sensi del medesimo comma 5 o quelli nominati ai sensi del comma 6.
”.
4. Il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente: “
La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all’assemblea, alla conferenza dei sindaci o al presidente.
”.
5. Dopo il comma 11 dell’articolo 7 della l.r. 37/2008 è aggiunto il seguente:
11 bis. Il sindaco è sostituito dal vicesindaco negli organi di cui ai commi 4, 8 e 10, esclusivamente nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, sospensione dall’esercizio delle funzioni.
”.
Art. 29
1. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 37/2008 è sostituita dalla seguente:
c) i rapporti in corso conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni dei comuni e delle gestioni associate dei comuni di cui all’articolo 20, le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di detti compiti e funzioni;
”.
Art. 30
1. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente:
5. La successione della provincia non opera per i rapporti conseguenti all'attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c), per i quali il decreto dispone la successione dei comuni secondo quanto previsto dagli atti associativi e, in mancanza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della l. 244/2007.
”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 37/2008 è inserito il seguente:
5 bis. Il decreto dispone allo stesso modo per i rapporti conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni dei comuni, di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c), secondo quanto previsto dagli atti che li regolano e, in mancanza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 22, della l. 244/2007. Può disporre diversamente su motivata richiesta del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.
”.
3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 11 della l. r. 37/2008 è inserito il seguente:
5 ter. Salvo quanto previsto dal comma 7, il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta succede nei rapporti di lavoro di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c). Il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono solidalmente obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.
”.
Art. 31
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 37/2008 sono aggiunti i seguenti:
1 bis. Alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15, possono successivamente partecipare anche altri comuni contermini, non facenti parte di altre comunità montane e unioni di comuni, a condizione che siano compresi nella stessa provincia dei comuni dell’unione già costituita e nella stessa zona distretto di riferimento, e a condizione che detta partecipazione non determini il venir meno, per comuni compresi in livelli ottimali, del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 40/2001.
1 ter. Ai fini del comma 1 bis, le modifiche statutarie o gli statuti delle unioni di cui agli articoli 14 e 15, individuano i comuni interessati e il termine, successivo alla costituzione, entro il quale il comune interessato può provvedere, ai sensi di legge, all’adesione. La partecipazione di altri comuni alle unioni di cui agli articoli 14 e 15, non determina effetti ulteriori sull’esercizio delle funzioni regionali, rispetto a quelli già prodotti ai sensi dell’articolo 14, comma 9 e dell’articolo 15, comma 8.
1 quater. Se tutti i comuni di una comunità montana, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 15, in alternativa alla costituzione di un’autonoma unione di comuni intendono aderire ad una unione di comuni contermine, già costituita e facente parte della stessa zona distretto e dello stesso territorio provinciale, le disposizioni dell’articolo 15 si applicano in relazione agli atti di adesione che, ai sensi di legge, devono essere approvati dai comuni medesimi. Le disposizioni dell’articolo 15, comma 8, si intendono riferite all’unione cui i comuni aderiscono.
1 quinquies. L’ambito territoriale dell’unione, come risultante dall’ampliamento di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.
”.
Art. 32
1. All’articolo 28 della l.r. 37/2008, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4 bis. Allo scioglimento dell’unione di comuni o della comunità montana conseguente al mancato svolgimento delle gestioni associate, a norma degli articoli 17, comma 5, e 20, comma 5, si provvede previo invito ad adempiere, formulato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rivolto all’unione di comuni o alla comunità montana. Il decreto stabilisce il termine, non superiore a sei mesi dall’accertamento del fatto, entro il quale le gestioni associate devono essere rese effettivamente operative.
”.
Art. 33
- Modifiche all’Allegato B della l.r. 37/2008
1. Le tabelle di cui all’allegato B della l.r. 37/2008, relative agli ambiti territoriali Montagna Fiorentina e Mugello, sono sostituite dalle seguenti:
omissis
2. Sono fatti salvi gli atti di modifica degli ambiti territoriali e di costituzione delle comunità montane Mugello e Montagna Fiorentina, già adottati dalla Regione in conformità a quanto stabilito dal comma 1.
SEZIONE XV
- Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 - (Disposizioni in materia di qualità della normazione)
Art. 34
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 55/2008
1. L'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Documentazione a corredo delle proposte di legge
1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e relative leggi di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto e le leggi che, secondo quanto attestato espressamente dalla relazione illustrativa, non comportano effetti finanziari.
3. La relazione tecnico-normativa indica l’eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese, di servizi nel mercato interno e di norme tecniche.
4. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:
a) relazione sugli esiti dell’AIR;
b) scheda di legittimità;
c) scheda di fattibilità;
d) altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.
5. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per la legge di manutenzione di cui all'articolo 13, la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.
6. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all’articolo 20.
".
Art. 35
- Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 55/2008
1. L'articolo 13 della l.r. 55/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Manutenzione della normativa
1. Il Consiglio e la Giunta, nell’esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell’ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:
a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
b) l’adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
c) l’inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
d) l’adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;
e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.
2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.
”.
Art. 36
1. La rubrica dell'articolo 18 della l.r. 55/2008 è sostituita dalla seguente: “
Formule di
emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti
”.
SEZIONE XVI
- Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 - (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 37
1. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo le parole: “
i consiglieri e
” sono aggiunte le seguenti: “
, limitatamente alle missioni all’estero,
”.
Sezione XVII
- Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 - (Cittadinanza di genere)
Art. 38
1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere), è sostituito dal seguente:
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le istituzioni nonché i soggetti che promuovono politiche di genere e di pari opportunità chiamati a far parte del Tavolo.
”.
Art. 39
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della ll.r.16/2009, la parola “
21
” è sostituita dalla seguente: “
24
”.
SEZIONE XVIII
- Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 - (Disciplina del Difensore civico regionale)
Art. 40
- Sostituzione dell’articolo 27 della l.r.19/2009
1. L’articolo 27 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 27 - Indennità e rimborsi spese
1. Spetta al Difensore civico un’indennità pari all’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta previdenziale obbligatoria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).
2. Al Difensore civico spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento della attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del Difensore civico.
”.
SEZIONE XIX
- Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 - (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana).
Art. 41
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è aggiunto il seguente:
2 bis. Al personale assegnato all'ufficio di collegamento di cui all'articolo 14, successivamente alla data del 31 dicembre 2009, l'indennità mensile è corrisposta fino al 50 per cento di quella spettante ai sensi dei commi 1 e 2.
”.
Art. 42
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può approvare progetti d’intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dal piano integrato delle attività internazionali. La deliberazione dell’Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d’intesa con lo stesso Ufficio di presidenza.
”.
SEZIONE XX
- Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 - (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Art. 43
1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è sostituito dal seguente:
3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
3. ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni.
”.
Art. 44
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 40/2009 prima delle parole: “
I termini
” sono inserite le seguenti: “
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 bis,
”.
Art. 45
- Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 14 bis - Pareri e valutazioni tecniche
1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:
a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all’articolo 17 della l. 241/1990;
b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adìto abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
”.
Art. 46
Art. 47
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Sono abrogati altresì gli articoli 31 e 32 della l.r. 9/1995.
Art. 48
- Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 24 bis - Acquisizione della VIA
1. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine di conclusione dei lavori resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente per la VIA stessa si esprime
in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di ulteriori trenta giorni nel caso che si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.
2. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui all’articolo 29 della presente legge, nonché quelle di cui agli articoli 14 quater, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 2, della l. 241/2000, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
”.
Art. 49
- Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 40/2009
1. L’articolo 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Rappresentante della Regione nelle conferenze:
1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:
a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza abbia carattere tecnico;
b) dall’assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza sia espressione dell’esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.
2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata dal dirigente quando l’atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto o quando l’atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale. Fuori da tali casi, la Regione è rappresentata dall’assessore competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale.
3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal direttore generale, o dal coordinatore di area da lui delegato, se i dirigenti appartengono alla stessa direzione, oppure dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD), di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.
”.
Art. 50
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 40/2008 le parole: “
del procedimento
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei lavori della conferenza stessa
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 40/2008 le parole: “
La determinazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il provvedimento finale conforme alla determinazione
”.
Art. 51
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 40/2009 è inserita la seguente:
b bis) articolo 14 ter, comma 10;
”.
Art. 52
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 40/2009, le parole: “
della Regione e degli enti locali
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e).
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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