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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 83
- Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 81/1995
1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), è inserito il seguente:
Art. 8 ter - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto
1. In attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto previsto in detto articolo, con regolamento sono stabilite le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici da applicare in relazione:
a) al grado di protezione naturale dell’acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;
b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;
c) all’importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;
d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:
a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte delle autorità dell'ambito territoriale ottimale;
b) la struttura e le attività all’interno delle zone di rispetto, in attuazione dell’articolo 94, comma 5, del d.lgs.152/2006.
3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.