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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
1. Nel caso in cui, tra una comunità montana, un’unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e un comune parzialmente o interamente montano, ad essa esterno ma con essa confinante, sia stipulata una convenzione con cui la comunità montana o l’unione di comuni si impegna, in base alle proprie competenze, a realizzare progetti di intervento concordati con quel comune, la comunità montana o l’unione di comuni può inserire nel proprio piano di sviluppo tali progetti e per essi avanzare richiesta di finanziamento alla Regione Toscana.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 95/1996 la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “
Regione
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.