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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 74
- Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 38/2004
1. L’articolo 41 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 41 - Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale, naturale e di sorgente
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una dichiarazione di inizio attività, presentata al comune, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. L’attività può essere avviata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. Il contenuto della dichiarazione è definito nel regolamento di cui all’articolo 49, con l’indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. L’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalità di cui all’articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
5. Il comune trasmette la dichiarazione di avvio dell’attività all’azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell’anagrafe di cui all’articolo 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.
6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività nonché ogni variazione significativa dell’attività, delle strutture o del ciclo produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.p.g.r. 40/R/2006.
7. In caso di variazione significativa dell’attività, delle strutture e del ciclo produttivo, l’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.g.r. 40/R/2006.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.