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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 7
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
2. Il “programma finanziario” è l’atto di riparto annuale, tra le comunità montane, le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008 e i comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, delle risorse disponibili per gli interventi speciali e per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
3. Il piano di indirizzo comprende:
a) l’indicazione della quota percentuale massima, sul totale delle risorse, che resta riservata al finanziamento, parziale o totale, delle spese progettuali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);
b) le norme e i criteri per la rendicontazione delle spese effettuate per l’attività di progettazione e per la realizzazione dei progetti.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 95/1996 è sostituito dal seguente:
“4. I “criteri e le priorità” comprendono le integrazioni relative ai criteri generali, alle priorità e alle metodologie per la valutazione e la selezione dei progetti da parte della Regione Toscana.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.