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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 68
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”), è sostituito dal seguente:
3. Le funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), relative al servizio fitosanitario regionale, sono svolte dall’ARSIA conseguentemente al trasferimento delle risorse professionali e finanziarie a ciò necessarie. A tale scopo entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, provvede alla predisposizione e all’adozione degli atti necessari al trasferimento delle medesime dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPAT).
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.