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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 62
- Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 82 - Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43;
b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:
1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;
2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa;
3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione
o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;
c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;
d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;
2) i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;
3) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;
e) pagamento di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per:
1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;
2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55;
f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate;
2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;
3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;
4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;
5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;
7) ogni pianta o ceppaia abbattuta, danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e della lettera e), numeri 2) e 8) del presente comma;
8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente comma.
2. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
3. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f),
numero 7), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione
minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.
5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, e nelle aree di cui al comma 1, lettera c) dello stesso articolo;
b) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall’articolo 63;
2) la realizzazione di impianto d’arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;
3) ogni sughera e ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;
4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d’autorizzazione o in difformità dalla stessa.
c) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;
2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.
6. Per le violazioni del divieto di cui all’articolo 76, comma 4, lettera b), si applica la sanzione prevista dall’articolo 58, comma 1, lettera e), della l.r. 3/1994.
7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l’autorizzazione di cui all’articolo 79;
b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;
c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;
d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale;
e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP
messo a dimora in violazione della disposizione di cui all’articolo 79 bis, comma 4.
8. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b), c) e d), la provincia o la comunità montana possono disporre la sospensione dell’autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.
9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.