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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 58
1. Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:
4 bis) il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro–forestali ed il loro impiego nel ciclo colturale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.