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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 48
- Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 24 bis - Acquisizione della VIA
1. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine di conclusione dei lavori resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente per la VIA stessa si esprime
in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di ulteriori trenta giorni nel caso che si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.
2. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui all’articolo 29 della presente legge, nonché quelle di cui agli articoli 14 quater, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 2, della l. 241/2000, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.