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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 45
- Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 14 bis - Pareri e valutazioni tecniche
1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:
a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all’articolo 17 della l. 241/1990;
b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adìto abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.