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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 40
- Sostituzione dell’articolo 27 della l.r.19/2009
1. L’articolo 27 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 27 - Indennità e rimborsi spese
1. Spetta al Difensore civico un’indennità pari all’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta previdenziale obbligatoria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).
2. Al Difensore civico spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento della attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del Difensore civico.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.